Articolazione degli uffici
Art. 13 c 1, lett b,c
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- Direzione
- Ufficio Amministrativo
- Ufficio Catalogazione
- Ufficio Gestione Raccolte
- Ufficio Gestione Raccolte Antiche
- Ufficio Miglioramento Organizzativo
- Ufficio Informatica (CED)
- Ufficio Consulenza e Reference
- Ufficio Prestito interbibliotecario
- Servizio Manoscritti e Archivi